Approvata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe
In data 26 febbraio il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (già approvato dalla Camera) di conversione in legge del d.l. n. 162/2019 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe).
Di seguito una sintesi dei principali interventi in materia di lavoro:
– viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data del 19 aprile 2016, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavoro e servizi.
– viene modificato l’art. 25 del d.lgs. n. 175/2016 e disposto l’obbligo per le società a controllo pubblico di effettuare entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 una ricognizione del personale in servizio.
– viene prorogato da gennaio 2020 ad aprile 2020 il termine per l’applicazione del sistema UNIEMENS al settore agricolo.
– viene prevista la possibilità di prorogare di 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2010 dei suddetti trattamenti.
– viene disposto che per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale venga calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
– viene aumentato da 36 a 48 mesi il periodo massimo di operatività dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.
– viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all’art. 5, comma 3 bis, l. n. 68/1999, devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione per i lavoratori disabili da inserire obbligatoriamente.
– viene disposta la proroga delle misure di sostegno al reddito previste per i lavoratori dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA e per i dipendenti delle imprese del settore dei call center.
– vengono dettate nuove disposizioni per l’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma non professionale.