Pluralità di addebiti e licenziamento disciplinare
Con la decisione 3 dicembre 2019, n. 31529 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla locuzione “insussistenza del fatto” ai sensi dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 affermando che, in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, l’insussistenza del fatto si configura solo qualora – sul piano fattuale – possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, specularmente, secondo quanto già ritenuto, qualora si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi dei caratteri di illiceità.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva ritenuto sussistenti due dei tre addebiti contestati al lavoratore (in particolare, l’abbandono del posto di lavoro per circa un’ora e il rifiuto di consegnare un pacco; mentre non era risultata provata la minaccia di morte verso il datore di lavoro) ma aveva ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento.
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