Rischio amianto e responsabilità datoriale
Con la decisione 10 giugno 2019, n. 15561 la Corte di Cassazione ha accertato la responsabilità del datore di lavoro per la malattia contratta dal lavoratore esposto a fibra di amianto.
Tale decisione si inscrive in un orientamento già tracciato dalla Suprema Corte, secondo cui in caso di danno cagionato al lavoratore dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro dimostrare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo, secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia.
Ai fini della responsabilità datoriale non rileva, secondo la Cassazione, la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all’introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto.
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