La legge della Regione Lazio sui lavoratori digitali
In data 16 aprile 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Legge Regionale n. 4/2019 recante disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali.
L’ambito di applicazione della legge è circoscritto ai lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offrono la disponibilità della propria attività di servizio alla piattaforma digitale.
In particolare, l’art. 2, comma 2, della legge definisce la piattaforma digitale come un’impresa che “organizza l’attività al fine di offrire un servizio a terzi mediante l’utilizzo di un’applicazione informatica, determinando le caratteristiche del servizio e fissandone il prezzo”.
In materia di salute e sicurezza, la legge impone alla piattaforma di fornire al lavoratore digitale dispositivi di protezione, provvedendo alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
Inoltre, la piattaforma è tenuta ad attivare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, quella per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e paternità.
Ai sensi di tale normativa, il compenso è determinato a tempo, non può essere stabilito a cottimo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
La legge prevede inoltre la corresponsione di un’indennità di prenotazione nel caso di mancato svolgimento dell’attività di servizio che non dipenda da causa imputabile alla volontà del lavoratore digitale.
Infine, viene istituito un portale regionale del lavoro digitale che si compone dell’anagrafe dei lavoratori digitali e del registro delle piattaforme digitali.
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