Inidoneità alla mansione e licenziamento
Con la decisione 22 ottobre 2018, n. 26675 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla dipendente di una Congregazione religiosa per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate.
In particolare, il Collegio riforma la sentenza d’Appello stabilendo che al caso di specie debba applicarsi la tutela reintegratoria attenuata ai sensi dell’art. 18, comma 7, Statuto.
La Corte sottolinea che “costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repechage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica”.
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