La risarcibilità del danno da straining
Con la decisione 10 luglio 2018, n. 18164 la Corte di Cassazione torna sulla qualificazione giuridica del fenomeno dello straining, aderendo all’orientamento già espresso dallo stesso Collegio, secondo cui è risarcibile, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il danno all’integrità psico-fisica causato dall’inadempimento datoriale all’obbligo di sicurezza, non connotato da un intento persecutorio.
Precisa, infatti, la Corte che “lo straining altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità della azioni vessatorie, azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all’integrità psico-fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2087 cod. civ., norma di cui da tempo è stata fornita un’interpretazione estensiva costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost.”
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