Licenziamento e assenze per malattia
Con la decisione 22 maggio 2018, n. 12568 le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema dell’illegittimità del licenziamento intimato per il protrarsi delle assenze per malattia, senza che vi sia stato superamento del periodo di comporto.
Secondo la Suprema Corte tale licenziamento è da considerarsi nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ., stante il carattere imperativo della norma invocata.
Tale questione interpretativa era stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 24766/17, che aveva rilevato l’esistenza di due diversi indirizzi giurisprudenziali: il primo affermava la mera inefficacia del licenziamento irrogato in costanza di malattia, mentre l’altro – poi accolto – asseriva la nullità del licenziamento irrogato prima che risultasse esaurito il periodo di comporto.
La decisione in esame coglie l’occasione per ribadire che il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di recesso, diversa da quelle riconducibili alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo.
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