La risarcibilità del danno da demansionamento
Con la sentenza n. 330 del 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di demansionamento sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al dipendente.
In particolare, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, da intendersi come impoverimento della capacità professionale del lavoratore e pregiudizio subito dalla perdita di chance.
Il demansionamento è, inoltre, potenzialmente idoneo a determinare un pregiudizio di natura non patrimoniale, anche ulteriore rispetto al danno arrecato alla salute, “atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!