Responsabilità solidale e subfornitura
Con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, la Corte Costituzionale ha esteso l’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276 del 2003 anche alle ipotesi di responsabilità solidale nei contratti di subfornitura, statuendo che “il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.”.
La Consulta ha rilevato che “la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
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