Il sostegno per l’inclusione attiva
Con la circolare n. 134/2017 del 5 ottobre 2017 l’INPS ha definito le modalità con cui gli enti territoriali potranno procedere ad integrare la misura di sostegno per l’inclusione attiva (cd. Sia) secondo quanto già previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 26 maggio 2016.
L’art. 1, lettera a) del citato decreto ministeriale definisce il “Sia” come “misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale”; tramite l’erogazione di una somma massima di 400 euro alle famiglie con requisiti concernenti la condizione economica individuati all’art. 4 del decreto ministeriale in oggetto e che presentino nel nucleo familiare almeno un minorenne, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza.
I destinatari della misura integrativa del “Sia”, oggetto della circolare INPS, sono, invece, individuati dalla singola Regione, la quale può estendere la platea dei destinatari rispetto al Sia ordinario.
Il beneficio economico integrativo viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.
La domanda per l’accesso al suddetto beneficio economico va presentata ai Comuni territorialmente competenti, tramite la compilazione dello stesso modello usato per il “Sia”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!