Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro
La Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.
Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.
Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.
Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.
Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.
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