I controlli difensivi occulti
Cass., sez. lav., 2 maggio 2017, n. 10636 – Sui controlli difensivi occulti
La Suprema Corte, in linea con un proprio “risalente indirizzo”, ha affermato, nella sentenza n. 10636/2017, che l’adozione da parte del datore di lavoro di strumenti di controllo a carattere difensivo non necessita tout court del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali né di alcuna specifica autorizzazione, in quanto volto a prevenire condotte illecite suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza del patrimonio aziendale ed il regolare, corretto svolgimento della prestazione lavorativa.
In ogni caso, detto controllo non può assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Sulla scorta di quanto affermato, dunque, si deve ritenere tendenzialmente ammissibile il controllo difensivo occulto, in quanto diretto all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, “purché l’attività di accertamento avvenga mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti”.
Nel caso di specie, un dipendente di un centro commerciale è stato sorpreso a prelevare prodotti nel reparto dolciumi, per ben nove volte in sei giorni.
Il furto è stato ripreso da una telecamera installata nel magazzino dove operavano gli addetti delle agenzie esterne (non i dipendenti del centro commerciale).
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