Il congedo facoltativo per i padri lavoratori
Messaggio INPS, n. 1581/2017 – Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti
L’INPS, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in materia di congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.
Detto congedo, pari a due giorni, è stato introdotto dalla l. n. 92/2012, all’art. 4, comma 24, lett. a); esso può essere goduto dal padre, entro il quinto mese di vita del figlio, alternativamente al congedo obbligatorio di maternità.
Tale istituto era previsto, in origine, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Successivamente, la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 205, ha prorogato il congedo facoltativo per l’anno 2016; tuttavia – come chiarisce un precedente messaggio INPS, il n. 828/2017 – nessuna disposizione normativa ha stabilito un’ulteriore proroga per l’anno 2017.
Pertanto, secondo quanto si afferma nel messaggio n. 1581/2017, attualmente il congedo facoltativo può essere goduto nei primi mesi dell’anno 2017, soltanto per eventi quali il parto, l’adozione e l’affidamento avvenuti nel corso del 2016.
Infatti, rimangono “valide, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!