Il comporto per malattia del lavoratore invalido
Cass., sez. lav., 12 aprile 2017, n. 9395 – Il superamento del periodo di comporto per il lavoratore invalido
La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento che aveva già adottato in altre sentenze meno recenti (Cass., sez. lav., 23.4.2004, n. 7730; Cass., sez. lav., 15.12.1994, n. 10769): nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della l. n. 482/1968, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, se l’invalido sia stato adibito, in violazione dell’art. 20 della medesima legge, a mansioni non compatibili con le sue condizioni di salute.
Infatti, in tal caso, sussiste una violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.
Nel caso di specie, un dipendente, assunto in quanto iscritto negli elenchi degli invalidi ex lege n. 482/1968, è stato licenziato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, sostenendo l’illegittimità dello stesso, ascrivendo alla parte datoriale la responsabilità per il peggioramento del proprio stato di salute, poiché egli era stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni.
Tuttavia, nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto legittimo, non sussistendo alcun nesso eziologico tra l’espletamento delle mansioni da parte del lavoratore e l’aggravamento dello stato morboso di quest’ultimo.
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