Sull’obbligo di assunzione dei disabili
Nota INL n. 2238/2017 – Assunzione dei disabili
La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’INL ha risposto, con la nota del 23 marzo 2017, n. 2283, a un quesito posto dalla DTL di Milano-Lodi, relativo alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. n. 68/1999, sulle modalità di adempimento all’obbligo di assunzione dei disabili.
In particolare, la DTL di Milano-Lodi chiede se sia possibile, per il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento di una diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004, stipulare una convenzione ex art. 11 della citata legge sul collocamento obbligatorio.
La risposta della Direzione centrale vigilanza, a tal proposito, è negativa: le uniche modalità di assolvimento di tale obbligo, infatti, sono disciplinate dall’art. 15, comma 4-bis della l. n. 68/1999.
Infatti, quest’ultima disposizione prevede l’obbligo di “presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione” ovvero “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”.
In particolare, per citare quanto affermato nella nota, “più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore”.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!