La legge sulla responsabilità medica
La legge sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Tra le principali novità introdotte dal testo normativo, vi è l’istituzione della figura del Garante per il diritto alla salute, al quale potranno rivolgersi, a titolo gratuito, i fruitori delle prestazioni sanitarie che vogliano segnalare anomalie nel sistema dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
La legge istituisce altresì un Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente, il quale dovrà raccogliere i dati sui rischi e sugli eventi avversi, che dovranno essere trasmessi annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità – quest’ultimo dovrà essere istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La legge n. 24/2017 ha altresì introdotto l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private.
Per quanto concerne la rilevanza penale della condotta posta in essere da coloro che esercitano la professione sanitaria, è esclusa la punibilità per imperizia, a prescindere dal grado della colpa, nel caso in cui siano state rispettate le linee guida elaborate dagli enti e istituzioni pubbliche e private, dalle società scientifiche, dalle associazioni tecnico-scientifiche, ovvero nell’ipotesi in cui siano state rispettate le c.d. “buone pratiche” clinico aziendali.
Se le condotte, invece, sono connotate da negligenza o imprudenza, esse saranno punibili sia a titolo di colpa lieve che di colpa grave.
Per quanto concerne la responsabilità civile, invece, l’azione di rivalsa dell’ente ospedaliero nei confronti dell’operatore sanitario potrà essere promossa solo in caso di dolo e colpa grave di quest’ultimo, entro un anno dal versamento della somma risarcitoria; in ogni caso, essa non potrà superare il limite di tre annualità lorde di reddito percepito dall’esercente la professione sanitaria, nel periodo di tempo prossimo al sinistro.
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