Le attività di call center
Nota informativa MISE, 1° febbraio 2017 – Nuove disposizioni sulle attività di call center
Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota operativa del 1° febbraio 2017, ha fornito alcune indicazioni sulle nuove regole per il funzionamento dei call center, introdotte dalla legge di bilancio 2017 (l. n. 223/2016).
Dal 1° gennaio 2017, è necessario che l’utente, ogniqualvolta effettui o riceva una chiamata da un call center, debba essere informato riguardo al Paese in cui è fisicamente collocato l’operatore che risponde.
In particolare, nel caso in cui l’operatore si trovi in un Paese extra UE, se l’utente lo richiede, è necessario garantire il trasferimento della chiamata a un altro operatore su territorio UE.
Si ricorda che, per gli operatori economici che svolgono attività di call center, diventa inoltre obbligatorio iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) tenuto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; alla suddetta autorità dovranno essere fornite tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.
Qualsiasi operatore che svolge o che si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, entro dieci giorni dalla richiesta del Ministero dello sviluppo economico, la localizzazione dello stesso. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pari a 50 mila euro.
Si ricorda che la responsabilità tra il committente e il gestore è solidale.
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