1.1.2017: novità per le assunzioni dei disabili
Assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili: cosa cambia dal 1° gennaio 2017
A far data dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell’art. 3 della l. n. 68/1999 è abrogato, così come previsto dal d.lgs. n. 151/2015; per tale motivo, i datori di lavoro privati che occupano, alle proprie dipendenze, da 15 a 35 lavoratori, sono obbligati a rispettare la quota obbligatoria, anche in assenza di nuove assunzioni.
Si ricorda che le medesime disposizioni si applicano a datori di lavoro pubblici e privati, nonché a partiti politici, organizzazioni sindacali e a organizzazioni non lucrative.
Sul piano operativo, quindi, sarà necessario, per i datori di lavoro che si trovino nella fascia da 15 a 35 dipendenti, procedere all’assunzione di un lavoratore disabile; questi ultimi dovranno presentare la relativa richiesta agli uffici competenti entro sessanta giorni, computati a partire dal 1° gennaio 2017.
In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 3-bis, della l. n. 68/1999, il datore di lavoro che dovesse già avere, alle proprie dipendenze, un lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al sessanta per cento, può computare quest’ultimo nella quota di riserva, anche se non assunto tramite il collocamento obbligatorio.
A tale proposito, si ritiene altresìopportuno ricordare che il d.lgs. n. 185/2016 ha elevato gli importi sanzionatori in caso di mancata assunzione di disabili; decorsi i sessanta giorni dalla data dell’insorgenza dell’obbligo, per ogni giorno lavorativo durante il quale non risulti coperta la quota obbligatoria – per cause imputabili al datore di lavoro – è prevista una sanzione pecuniaria pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3 bis, della l. n. 68/1999, da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ciascun lavoratore disabile non occupato.
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