IL CCNL del settore Legno Arredo
In data 13 dicembre 2016, è stato raggiunto un accordo tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile ed arredamento, boschivi e forestali.
Tale accordo è valido per il triennio che si estende dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019.
Per quanto concerne l’aspetto dell’aumento retributivo, tale CCNL configura una sorta di “doppio binario”: a partire dal 2018, il calcolo degli aumenti dei minimi salariali non verrà più svolto sulla base delle previsioni inflattive, bensì a consuntivo, su indici predefiniti e identificabili con certezza.
L’accordo prevede altresì, in materia di previdenza complementare, un incremento dei versamenti destinati al fondo Arco; a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote a carico del datore di lavoro aumenteranno dello 0,30% rispetto a quelle previste per il 2016.
Inoltre, significativo è l’art. 57-bis, sull’assistenza sanitaria integrativa, il quale prevede che la quota a carico delle imprese dovrà essere pari a 13 euro per 12 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, la contribuzione aumenterà fino a 15 euro per 12 mensilità, con decorrenza dal 1°gennaio 2018.
Occorre anche ricordare la possibilità per il datore di lavoro, prevista dall’art. 19 del CCNL, di disporre di orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per l’anno solare. Ai periodi di maggiore/minore intensità produttiva dovranno corrispondere equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione. Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, il datore di lavoro deve dare comunicazione preventiva alle R.S.U., informandole delle esigenze legate a tale scelta di mutamento dell’orario, sia nel caso dell’aumento che in quello della diminuzione.
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