Requiem per l’indennità di mobilità
Secondo quanto previsto dalla l. n. 92/2012, è abrogata, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la disciplina della l. n. 223/1991 in tema di indennità di mobilità e quella della l. n. 427/1975 in tema di indennità di disoccupazione speciale in edilizia.
Per tale motivo, i lavoratori, se licenziati dopo il 31 dicembre 2016, non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria. Si rammenta che sul punto è già intervenuta la circolare Inps n. 137/2012; quest’ultima ha rimarcato che i suddetti lavoratori potranno beneficiare, se sussistono i requisiti, esclusivamente della NASpI.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, come naturale conseguenza, non sarà più possibile, per il datore di lavoro, beneficiare degli incentivi previsti per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Non sarà altresì possibile assumere i lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato a prescindere dall’età anagrafica, ai fini di una loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In ogni caso, si ricorda che il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore percettore di NASpI ha diritto, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a quest’ultimo, a un contributo pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore; ciò in base alla previsione contenuta nell’art. 2, comma 10 bis, della l. n. 92/2012.
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