I controlli difensivi secondo il vecchio art. 4 stat. lav.
Cass., sez. lav., 8 novembre 2016 n. 22662– il licenziamento per giusta causa e i controlli difensivi nel previgente testo dell’ art. 4 St. lav.
La Corte di Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice; quest’ultima era stata ripresa da una telecamera mentre sfilava una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale.
L’esito di quest’ultima sentenza, tuttavia, è stato rovesciato dal giudizio della Corte di Cassazione.
Interpretando il testo dell’art. 4 Stat. lav. vigente all’epoca dei fatti, la Corte ha dichiarato l’insussistenza della violazione di tale disposizione statutaria, pur in mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali, se dall’uso degli impianti di videosorveglianza non deriva “anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori “(art. 4 St. lav., comma 2, testo in G.U.).
Occorre precisare che tale decisione riguarda soltanto i cd. controlli difensivi, ossia quei controlli che non sono volti a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, bensì a tutelare i beni del patrimonio aziendale e a prevenire la perpetrazione di comportamenti illeciti.
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