Infedele registrazione LUL e trasferta
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).
La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.
In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).
Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.
Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.
Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.
In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.
In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.
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