Accesso agli atti e provvedimenti ispettivi
Con sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha confermato una precedente sentenza del TAR della Sardegna, osservando che la negazione dell’accesso agli atti del procedimento ispettivo ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3, comma 1, lettera d) del DM n. 757 del 4 novembre 1994 deve essere basata su elementi di fatto concreti, e non su una presunzione assoluta.
La disciplina infatti non preclude in via assoluta l’accesso ai verbali ispettivi, bensì limita il diritto di accesso ai “documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell’attività ispettiva, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico dei lavoratori o di terzi”
La ratio è, dunque, quella di tutelare i lavoratori ed i terzi che collaborino in sede ispettiva per far emergere l’irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro.
Ne discende che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare se la divulgazione dei verbali ispettivi è idonea a ledere la posizione dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni in sede ispettiva ed è onerata, in caso di opposizione al provvedimento negativo, della prova di detti pregiudizi.
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