l’apprendistato duale
È stato firmato, in data 31 marzo 2016, l’accordo interconfederale sull’apprendistato duale tra CGIL, CISL, e UIL e Confindustria e Confindustria.
L’accordo, rende applicabili le novità, introdotte dal d.lgs. n. 81/2015 e regolamentate dal Decreto interministeriale 12 ottobre 2015, sulla nuova disciplina dell’apprendistato duale, consentendo agli studenti di conseguire il titolo di studio lavorando, attraverso la c.d. alternanza scuola-lavoro.
Il testo dell’accordo disciplina solo il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale, rimandando alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante definita dai contratti collettivi nazionali di categoria per tutti gli altri aspetti di competenza della contrattazione collettiva.
Per l’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’accordo prevede che l’apprendista sia inquadrato a un livello contrattuale coerente con il percorso formativo per l’acquisizione del relativo titolo stabilendo la retribuzione in misura percentuale rispetto allo stesso livello di inquadramento e in proporzione all’anzianità di servizio.
Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di tecnico superiore, della laurea, del dottorato di ricerca e per lo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, l’accordo prevede l’inquadramento dell’apprendista fino a due livelli sotto quello da raggiungere in proporzione alla durata del contratto.
Infine, è previsto per entrambe le tipologie di apprendistato che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione, comprendano anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento.
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