Ammortizzatori sociali: proroga del trattamento di CIGS
È stato pubblicato il 6 maggio 2016 il decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha definito, ai sensi dell’art. 21, c. 4, del D. l.gs, 14 settembre 2015, n. 148, i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, da concedersi qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concessa sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.
La concessione è subordinata alla presenza dei seguenti criteri:
– il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione del programma di crisi aziendale (art. 21, c. 3, d.lgs. n. 148/2015), al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda; – sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; – sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; – sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura prevista per il trasferimento d’azienda (art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428).
Il procedimento prevede che l’impresa stipuli, prima del termine del programma di crisi, lo specifico accordo governativo (di cui sopra) in cui, oltre alla valutazione delle prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, viene verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria.
A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si segnala, infine, che in deroga alla disciplina generale il personale può essere sospeso prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione dell’ammortizzatore.
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