Lavoro intermittente e diritto transitorio
Interpello n. 10 del 21 marzo 2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – lavoro intermittente
La Federalberghi ha formulato istanza di interpello riguardante la corretta interpretazione dell’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.
Questo il quesito posto: “se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo”.
Il Ministero, dopo aver ricordato che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva (ferme restando le ipotesi soggettive previste dall’art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 81/2015) e che, in assenza di essa, il legislatore ha demandato l’individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che un tale decreto è stato già stato emanato in forza della previgente normativa.
Il D.M. 23 ottobre 2004, prevede, infatti, che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Per il Ministero, il detto decreto, “è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente”.
La soluzione prospettata “risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.)”.
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