I rapporti di lavoro nella crisi di impresa secondo il nuovo correttivo al Codice
È attualmente all’esame delle Commissioni Bilancio, per il relativo parere obbligatorio, lo schema di decreto legislativo contenente un nuovo «correttivo» al Codice della crisi e dell’insolvenza, approvato dal Consiglio dei ministri a giugno.
Per quanto riguarda i profili lavoristici, lo schema si segnala per la riscrittura dell’art. 189 del Codice, che regola la sorte dei rapporti di lavoro nell’impresa in liquidazione giudiziale con l’intento, secondo la Relazione illustrativa allegata, di far sì che la disciplina «oltre a perseguire la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale», evitando che la tutela dei lavoratori «vada a discapito della miglior soddisfazione dei creditori».
Fra le novità introdotte dalla riscrittura dell’art. 189 si segnalano soprattutto la soppressione della dichiarazione iniziale di principio secondo cui «l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento»; l’eliminazione della comunicazione all’Ispettorato e della possibilità per lo stesso di chiedere la sospensione del termine; l’introduzione della previsione secondo cui in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 il lavoratore non deve restituire le somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale.
Lo schema interviene inoltre sull’art. 190, precisando che i termini per la domanda della NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione del rapporto da parte del curatore o dalle dimissioni; l’art. 191 viene riformulato al fine di garantire l’uniformità terminologica con il resto del Codice.