La rilevanza disciplinare dei fatti privati del lavoratore
Con sentenza n. 1978 del 2 febbraio 2016 la Corte di Cassazione, in relazione al tema della rilevanza disciplinare dei “fatti privati” del lavoratore, ha affermato i seguenti principi di diritto:
- a) “Non integra violazione del dovere di diligenza, di cui all’art. 2104 c.c., l’omissione, da parte del lavoratore, di una condotta che non sia prevista tra quelle contrattualmente dovute né comunque risulti, ai fini della esecuzione più utile della prestazione di lavoro, ad esse complementare o accessoria”;
- b) “Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., anche inteso come generale dovere di leale cooperazione nei confronti del datore di lavoro a tutela degli interessi dell’impresa, l’omissione da parte del lavoratore di condotte che, oltre a non rientrare nell’ambito delle prestazioni contrattualmente dovute, siano connesse a superiori livelli di controllo e di responsabilità, in presenza di un assetto dell’impresa caratterizzato da accentuata complessità e articolazione organizzativa”;
- c) “In tema di licenziamento per giusta causa, deve aversi riguardo, nella valutazione dell’idoneità della condotta extra-lavoristica del dipendente ad incidere sulla persistenza dell’elemento fiduciario, anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni espletate”.
Nel caso di specie la società aveva licenziato il lavoratore per aver questo omesso di informare il proprio datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della reiterata presenza di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici all’interno dei locali aziendali ed in orario di lavoro dei dipendenti nonché del fatto che detta persona pernottasse nei mezzi aziendali ed infine per aver intrattenuto con la stessa rapporti sessuali all’inizio e alla fine dei turni di lavoro, all’interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali.
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