L’impossibilità di assegnazione del lavoratore disabile a mansioni diverse deve essere valutata dalla commissione medica
Cass. civ., sez. lav., ord. 2 luglio 2024, n. 18094
Un lavoratore con condizione di disabilità veniva licenziato dal datore di lavoro che lo aveva assunto obbligatoriamente secondo la legge n. 68/1999 per giustificato motivo oggettivo consistente nell’esternalizzazione della parte dell’attività aziendale cui era addetto, escludendo – sulla basa di una autonoma valutazione – la possibilità di un reimpiego a causa dell’incompatibilità nelle altre mansioni disponibili con il suo stato di salute. I giudici di merito confermavano la legittimità del licenziamento.
La Cassazione è giunta a conclusioni opposte ed ha affermato che il datore non può procedere al licenziamento sulla scorta di una unilaterale valutazione circa l’incompatibilità della condizione del dipendente disabile con le altre mansioni, ma deve previamente attivare la procedura prescritta dalla legge.