Somministrazione e “nuovo” termine di decadenza
Con sentenza dell’8 febbraio 2016, n. 2420, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di contratto di somministrazione di lavoro, affermando che l’accertamento della reale titolarità di un rapporto di lavoro già esauritosi (in capo all’impresa utilizzatrice anziché in capo all’agenzia di somministrazione), è possibile sia per i contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge che ha prorogato il termine di decadenza per l’esercizio di tale potere (24.11.10), sia per quelli già scaduti a tale data.
Sostiene la Corte: “(…) è pur vero che nel caso che qui interessa si tratta non già dell’introduzione di un più breve termine di decadenza, bensì dell’introduzione di un termine di decadenza là dove prima non ve ne erano. Tuttavia ciò non importa una retroattività propriamente detta, ma soltanto l’assoggettamento di un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio (…) In questo senso ritiene il Collegio di andare in contrario avviso rispetto a Cass. n. 2196/15, secondo cui il regime della decadenza di cui all’art. 6 legge n. 604/66 (…) si applica ai soli contratti di somministrazione a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (vale a dire alla data del 24.11.10) e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.
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