Percezione della NASpI e attività di lavoro autonomo
Cass. civ., sez. lav., ord. 30 aprile 2024, n. 11543
Secondo la Cassazione, il percettore di NASpI deve dichiarare lo svolgimento di attività di lavoro autonomo anche se queste sono già avviate al momento della presentazione della domanda.
I giudici di merito avevano affermato il diritto del ricorrente alla corresponsione della NASpI che gli era stata negata dall’INPS sul presupposto che egli non aveva comunicato entro trenta giorni dalla data della domanda lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo e il relativo reddito percepito. I giudici, infatti, ritenevano che l’art. 10 del d.lgs. 22/2015, che impone a pena di decadenza dal trattamento la comunicazione dello svolgimento di attività di lavoro autonomo in costanza di percezione della NASpI, riguardi soltanto i casi in cui l’attività lavorativa autonoma è avviata – intrapresa, secondo il lessico della disposizione – successivamente alla concessione della prestazione previdenziale.
Al contrario secondo la Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, la disposizione correla la decadenza dal trattamento all’omessa comunicazione della contemporaneità fra il godimento della NASpI e lo svolgimento di un’attività autonoma da cui possa derivare un reddito, a nulla rilevando il fatto che l’attività sia intrapresa prima o dopo l’inizio della percezione della prestazione: il caso dell’attività avviata in precedenza deve ritenersi implicitamente considerato dalla disposizione che, impiegando il verbo «intraprendere», minus dixit quam voluit.