Somministrazione irregolare e termine di decadenza
Con sentenza dell’11 febbraio 2016, n. 2734, i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati in tema di contratto di somministrazione irregolare affermando che in ordine ai contratti di somministrazione a tempo determinato, il termine di decadenza di cui all’art. 6 della L. n. 604 del 1966 non può farsi decorrere dalla comunicazione di scadenza del contratto che per legge non è necessaria, non rispondendo al vero che l’art. 32, comma 4, lett. d) della legge n. 183 del 2010 abbia previsto in capo all’utilizzatore della prestazione lavorativa l’onere di comunicare la scadenza del rapporto.
Ne deriva che, in mancanza, il lavoratore avrebbe diritto di impugnare sine die la somministrazione irregolare; invero tale norma si limita a prevedere l’applicabilità, anche all’ipotesi di somministrazione irregolare, dell’art. 6 della citata legge n. 604 che a sua volta non chiarisce espressamente se l’onere de quo sussiste anche riguardo a rapporti cessati in forza non di un atto di recesso, ma della scadenza del termine originariamente pattuito.
Rilevano i giudici: “(…) questa S.C. ha già avuto modo di statuire (v. Cass. n. 24233/14), l’incipit del comma 1 bis dell’art. 32 legge n. 183/10 introdotto dal cd. decreto “milleproroghe”, ove si parla di una “prima applicazione” (…), oggettivamente evoca un meccanismo di nuovo conio per il quale è stato assicurato un adeguato arco temporale affinché i lavoratori e i lori difensori potessero adeguarsi alla nuova più rigorosa disciplina, che espone il dipendente licenziato all’onere di ben due diversi termini di decadenza. Ciò non sarebbe stato necessario se tale nuovo meccanismo non fosse stato applicabile anche a contratti cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 cit.”.
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