Il congedo obbligatorio di paternità
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 205) prevede il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, “da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa”.
La norma dunque regola: a) la possibilità di fruire di due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre e in accordo con la stessa; b) l’obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro due giorni in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre.
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