Esonero contributivo per il 2016
La Legge di Stabilità 2016 proroga l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (v. art. 1, commi 178-181).
Vi sono però alcune differenze, sia in termini di durata che di misura, rispetto a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2015. In particolare per il 2016: l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per un tetto massimo di 3.250 Euro su base annua.
Come era stato già previsto dalla precedente Legge di Stabilità, anche per il 2016 il beneficio per le assunzioni non è riconosciuto: a) per i contratti di apprendistato e per quelli di lavoro domestico; b) per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; c) per i lavoratori che abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della previsione normativa in esame. Si rammenta inoltre che il beneficio non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive; trovano infine applicazione gli ordinari criteri di calcolo ai fini della misura del trattamento pensionistico.
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