Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’estensione dell’efficacia dei contratti di prossimità
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 28.3.2023, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost, dell’art. 8 del D.L. 138/2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario dello stesso.
La Consulta nel dichiarare l’inammissibilità – in relazione alla non adeguata motivazione circa l’appartenenza o meno dell’accordo aziendale oggetto di causa nella fattispecie del contratto collettivo di prossimità di cui al predetto art. 8 del D.L. 138/2011 – ricorda che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.
L’efficacia generale (c.d. erga omnes), rappresentando un’eccezione, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 del D.L. 138/2011 la condiziona e cioè che l’accordo:
– sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;
– sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;
– sia alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – “alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività»;
– riguardi “la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione” con riferimento a specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.