Le principali novità in materia di lavoro contenute nel c.d. decreto milleproroghe
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro:
– è prorogata fino al 30 giugno 2025 la disposizione che consente all’utilizzatore, in caso di somministrazione a tempo determinato, di impiegare in missione il medesimo lavoratore somministrato per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma la condizione che l’agenzia di lavoro abbia comunicato all’utilizzatore l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore ( art. 9, comma 4-bis);
– è prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili (affetti da patologie e condizioni individuate dal d.m. 4 febbraio 2021) sia pubblici che privati, , di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento (art.9, comma 4-ter);
– è prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 9, comma 5-ter);
– è prorogata fino al 2026 l’estensione a sette anni della possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell’azienda di lavoratori cui mancano sette anni per raggiungere l’età pensionabile (c.d. isopensione) (art. 9, comma 5-bis).