Limiti di ragionevolezza e retribuzione del lavoro straordinario per il personale direttivo
Con sentenza del 13 luglio 2022 il Tribunale di Firenze, giudice monocratico del lavoro, ha accolto la domanda del lavoratore, quadro con mansioni di direttore di ipermercato, con riferimento al compenso per le ore di straordinario eccedenti il limite della ragionevolezza (nel caso affrontato, pari a 60 ore mensili).
Il Tribunale, nonostante l’art. 17 d.lgs. n. 66/2003 – che prevede per il personale direttivo l’esclusione dai limiti legali relativi all’orario di lavoro – e l’art. 134 del CCNL applicato al rapporto (Terziario Confcommercio) – che non prevede il pagamento di eventuali straordinari svolti (salvo quelli resi di notte o nei giorni festivi) dal personale di direzione tecnica o amministrativa , ha osservato come sussista il diritto al pagamento del compenso per le ore di straordinario laddove la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante.