Comunicazione obbligatoria di avvio del lavoro agile
L’articolo 41-bis della legge di conversione del decreto legge n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) ha modificato il primo comma dell’articolo 23, della Legge 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile.
La disposizione semplifica la comunicazione prevedendo che, con decorrenza 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati: il nominativo del lavoratore; la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile; la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
La nuova modalità comunicativa è stata individuata con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 ed è disponibili l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
La disposizione prevede, in caso di mancata comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato).
In un comunicato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, questi fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dell’attivazione dello smart-working,
Il Ministero ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto ministeriale.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni.
La nota precisa, tuttavia, che in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022, in quanto la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Si segnala, sul punto, anche l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 13 settembre 2022, in cui vengono analizzati gli aspetti di novità dopo il ritorno alla procedura ordinaria.