Cassazione: la retribuzione delle ferie
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20216 del 23 giugno 2022, ha dichiarato la nullità della clausola contrattuale del CCNL del trasporto aereo – secondo la quale era esclusa l’indennità integrativa di volo dalla base di calcolo della retribuzione nel periodo feriale – affermando che durante il periodo di ferie la retribuzione deve essere uguale a quella riconosciuta mensilmente.
La sentenza – che riguarda il periodo di ferie obbligatorio previsto dalla legge (art. 10 d.lgs. n. 66/2003) e non l’eventuale periodo ulteriore previsto dalla contrattazione collettiva, in relazione al quale l’autonomia collettiva può intervenire sulla determinazione della retribuzione – si fonda sui principi della Corte di giustizia Europea, secondo la quale una disposizione contrattuale di tal genere ha un effetto dissuasivo circa la fruizione delle ferie, che risulta incompatibile con i principi comunitari.
La sentenza avrà ripercussioni anche su eventuali altri contratti collettivi che prevedono durante le ferie trattamenti diversi e inferiori al trattamento ordinario in periodo lavorativo, atteso che tali previsioni, alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte, dovranno essere ritenute illegittime.